Gride fatte pubblicare da Lodovico Ariosto ducale commissario generale in Garfagnana

Grida I


Contro i ricettatori de' banditi.



Per parte e comandamento del magnifico et generoso
conte Ludovico Ariosto, ducal generale Commissario in
Carfignana, per questa publica presente grida si noti–
fica a ciascuno et huomo particolare, di che grado o
conditione si voglia essere o sia, che non ardisca per
modo alcuno di ricettare né di dì, né di notte, né dar
mangiare, né bere, né aiuto, né favore, in modo alcuno
che si possa dire, né imaginare, ad alcuno bandito del
Stato dell'Illustrissimo Signor Duca nostro; né con detti banditi
andare in compagnia, né menarli seco, né parlar, né
stare, né scrivere, né tôr lettere, né praticare in alcun
modo con essi, sotto pena di ducati cinquanta per ogni
volta, et per ciaschedun bandito, da essere applicata
per li due terzi alla Camera Ducale et l'altro terzo all'ac–
cusatore, al quale, con un testimonio degno di fede et
con il suo giuramento, s'abbia a dar fede: et chi non
haverà modo di pagare la detta pena, gli sia commutata
in quattro tratti di corda; et sia obligato ognuno partico–
larmente, sùbito che vederà alcun bandito, di andare
con prestezza alla chiesa più prossima e di sonar la cam–
pana a martello; et sia obligato ogni Comune et ogn'uno
particolarmente di detto Comune, che sia atto a portar
arme et verisimilmente possa udire detta campana, di
pigliar sùbito le sue armi, e seguitar detti banditi e pi–
gliarli o ammazzarli, e pigliandoli condurli in le forze
dell'offitio ordinario, overo del Commissario; et chi man–
cherà di exeguire questo, cascarà in la pena di ducati
venticinque, da essere applicati alla Ducal Camera per li
due terzi et l'altro terzo all'accusatore, da esser pagato
senza dilatione et termine alcuno; et se alcuna persona
non haverà modo di pagare, se gli commuterà questa
pena in tre tratti di corda, da esserli data sùbito, senz'altra
remissione.


Die 27 feb. 1522.

Grida II


Contro il metter mano all'armi in rissa o tumulto.



Per parte del Magnifico Signor Commissario Conte Ludo–
vico Ariosto, Ducal Commissario di Garfagnana, si fa
comandamento che qualunque volta accaderà che in su
la Calcinaia, o in altri lochi della terra di Castelnovo, si
faccia questione, rissa o tumulto, che nissuno sia ardito
di metter mani a l'arme, se non li balestrieri dello Illustrissimo
Signor nostro, e qualunque serà trovato con arme inha–
state, o spade, o pugnali nudi, caderà sùbito in pena
di 25 ducati, d'essere aplicati li dui tertii alla Camera
Ducale, e un terzo all'accusatore; e chi non haverà modo
di pagare, haverà tre tratti di corda.


Die 14 octobris 1522.

Grida III


Contro l'andare in armata o ver guarnigione sul
Fiorentino.



Desiderando il nostro Illustrissimo Signor Don Alfonso,
Duca di Ferrara, Modena et Reggio, Marchese d'Este
et Conte di Rovigo, etc. di vicinar bene con li Excelsi Signori
Fiorentini, per questa presente publica grida notifica
et proibisce a ciascun suddito, di qualunque conditione
si voglia essere, o sia, che non ardisca, né presuma andare
nelle terre et loci delli prefati Excelsi Signori Fiorentini in ar–
mata, o ver guarnigione, sotto alcun pretesto o scusa di
fattione, o parentado, o altra causa, né ardisca dare alcuna
molestia alli sudditi d'essi Signori, altrimenti incorrerà
nell'indignatione et disgratia di Sua Excellentia et in confiscatione
di tutti li suoi beni, etc.


Die ultimo aprilis 1523.

Grida IV


Sul doversi vendere il pane nelle botteghe, né portarlo drieto a' viandanti.



Da parte del Magnifico Signor Conte Ludovico
Ariosto, Ducale Commissario di Carfagnana, si fa in–
tendere ad ogni persona che voglia far pan da vendere,
che non habia a tenir fora, né a venderlo in altro loco
che veramente drento dalle porte della Terra, o vero
su la Calcinaria a loco deputato; et nissun ardisca di
partirsi dalla sua bottega, o dal suo banchetto, con pane,
per andar drieto a' viandanti per vendere, sotto pena
di perder tutto il pane che si troverà haver fora del loco
concesso et esser condennato 10 scudi per volta; da
essere aplicata la mità della pena all'inventore et l'altra
mità da esser data per limosina, etc.


Die 20 iunij 1523.

Grida V


Sopra l'amazzare i banditi.



Perché nessuno possa pretendere d'ignorantia, per
questa presente grida si replica, da parte del Magnifico
Signor Commissario generale in Carfagnana, che ogni
bandito, o condennato, che amazzi un altro che sia
bandito per homicidio, guadagnerà la gratia libera,
havendo la pace da' suoi nemici; et intanto che la pace
si praticherà, haverà un salvo condotto di poter stare
nella provincia; et se amazzerà un bandito, et non fusse
esso bandito, né condennato, guadagnerà la gratia per
un ch'esso voglia, purché non sia bandito per ribello o
per assassino.


Die 3 martii 1524.

Grida VI


Contro Gio. Madalena e Nicolò da Ponteccio banditi.



Per parte del Magnifico et generoso Conte Ludovico
Ariosto, Ducal generale Commissario in Carfignana, si
fa comandamento ad ogni persona, di che conditione
voglia essere et sia, di questa ducal provincia di Carfi–
gnana, che non ardisca, sotto pena di 50 ducati, di dar
alloggiamento, o ricapito, o mangiare, o bere a Gio.
Madalena da San Donino, né a Nicolò di Gaspar da
Ponteccio.
Et si notifica a ogni persona che andrà in sua compa–
gnia con arme, et loro presterà favore contro chi li
volesse offendere, cascherà sùbito in bando della testa
et confiscatione de' sui beni, et poterà esser morto senza
punitione alcuna.
Et, d'altra parte, chi amazerà li dui predetti, cioè Gio.
Madalena et Nicolò da Ponteccio, o vero li darà presi
in mano de l'officio, se serà bandito guadagnerà la gratia
per ogni delitto che havesse fatto, et quando non fusse
bandito poterà cavar un altro di bando et chi più li
piacerà, purché per altro non sia bandito per ribello o
per assassino.


Die decimo martii 1524.

Grida VII


Sopra l'amazzare i banditi.



Volendo l'Illustrissimo et Excellentissimo Signor nostro Don Alfonso,
Duca di Ferrara, di Modena et di Reggio, Marchese
d'Este et Conte di Rovigo, etc. proveder che li delitti
et excessi gravissimi che ogni dì accadeno in questa sua
fidel provincia di Carfignana per causa delli banditi che
contro la voluntà di Sua Excellentia ci stanno et habitano con
grandissimo danno de' suoi fedeli sudditi, per questa
presente grida conferma tutto quello che per altre gride,
da parte di Sua Excellentia et del suo Magnifico Commissario, altre
volte è stato notificato circa tal materia, et appresso per
questa fa intendere ch'ogni bandito che amazasse un
altro bandito di questa provincia per homicidio, haverà
la gratia di sé, et gli serà perdonato ogni pena in la
quale fussi incorso.


Die 14 maij 1524.

Grida VIII


Sul denunciare il grano che si ha in casa.



Per parte del Magnifico Signor Commissario si comanda,
sotto pena della disgratia di Sua Excellentia et di 50 ducati per
ciascheduno disobediente, che tutti quelli che hanno
grano in casa, in poca o assai quantità, che fra il termine
di una settimana lo debbino denuntiare a Sua Signoria, altri–
menti, etc.


Die prima ianuarij 1525.

 


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